Art. 10.
(Abrogazioni e norma transitoria).

      1. La legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, è abrogata, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12.
      2. La legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, è abrogata, ad eccezione dell'articolo 1.
      3. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, continua ad applicarsi il procedimento di cui alla medesima legge n. 89 del 2001, e successive modificazioni.